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Bancarotta
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La mwcabancarotta, nell'mwcqordinamento giuridico italiano, è un mwcgreato consistente nella sottrazione del proprio mwcwpatrimonio alle pretese dei mwdacreditori.
Il termine deriva dall'uso di epoca mwdgmedievale di spaccare gli strumenti del mestiere, tipicamente il "banco" (ripiano) o il forziere, del mwdwbanchiere divenuto mweainsolventecite-ref-1[1]. Il primo testo normativo in cui appare il termine "bancarotta" (o "mwfqbanqueroute") è un’ordinanza di Carlo VIII risalente al 1490.cite-ref-2[2] È un tipico mwggreato connesso al mwgwfallimento. Nel 1930, il giurista Leone Bolaffio fornì la seguente nozione di bancarotta: mwha"Per principio, bancarottiere in Italia è il commerciante fallito con dolo oppure con colpa".
Contents
• Note
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Caratteristiche
Può essere mwiasemplice (cagionata da imprudenza) o mwiqfraudolenta (mwigfrode diretta ad aggravare l'mwiwinsolvenza e a violare le legittime mwjaaspettative dei mwjqcreditori).
I connotati della fraudolenta sono riconducibili nel complesso a un'attività di mwjwdissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure a un'attività di destabilizzazione del proprio mwkapatrimonio, diretta a realizzare una mwkqinsolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una mwkgsentenza dichiarativa di mwkwfallimento è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.
Disciplina
Il reato di bancarotta è previsto da una mwlgnorma approvata nel mwlwRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dagli art. 216 e seguenti, ed è basato sul concetto di mwmafallimento.
Il fallimento è definito come una mwmgprocedura concorsuale (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di mwmwparità, salvo cause di mwnaprelazione quali possono essere mwnqpegno o mwngipoteca) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'mwnwimprenditore commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di mwoainsolvenza.
Il soggetto fallito
In mwowItalia può essere dichiarato fallito soltanto un mwpaimprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli mwpqStati Uniti d'America, il mwpgRegno Unito, il mwpwGiappone o la mwqaGermania, dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.
Il fallimento discende sempre da una mwqgsentenza dichiarativa a opera del mwqwtribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, e ha due funzioni: accertare l'mwrainsolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei mwrqcreditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del mwrgdebitore.
Il curatore fallimentare
La sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto mwsqcuratore fallimentare. Il curatore è incaricato dal tribunale di amministrare il mwsgpatrimonio fallimentare: in sostanza egli procede alla mwswliquidazione, ossia alla vendita del patrimonio fallimentare, per ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del mwtagiudice delegato e di un comitato dei creditori.
La declaratoria del fallimento
La sentenza con cui viene dichiarato il fallimento è necessaria perché si configurino i reati di bancarotta. A seconda tuttavia che si versi in un caso di bancarotta prefallimentare o postfallimentare, tale sentenza acquisirà una qualificazione giuridica diversa nella ricostruzione della fattispecie di reato.
Mentre è chiaro che in caso di bancarotta postfallimentare tale sentenza sia un presupposto della condotta, è dibattuto se in caso di bancarotta prefallimentare si tratti di una condizione obiettiva di punibilità o di un elemento del reato. Mentre la dottrina sostiene che essa sia una condizione di punibilità, la mwuaCassazione la ritiene un elemento costitutivo. Pur facendo stato per la prassi la tesi della Suprema Corte, desta perplessità la qualificazione di detta sentenza come elemento intrinseco del reato, in quanto sicuramente a essa non si estende il mwuqdolo (che si limita al dissesto conseguente alla condotta, e non al fallimento) e la mwugprescrizione decorre da detta sentenza (come avviene normalmente per le condizioni obiettive di punibilità, ma non per gli elementi costitutivi, per cui il termine mwuwmwvaa quo rimane il momento della consumazione - ex art. 158 c.p. Sulla natura della declaratoria cfr. Cass., sez. V, 12 - 10 - 2004)
Sottrazione dei beni del fallito
La necessità di un curatore mwvwsuper partes è dovuta al mwwarischio che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei mwwqbeni che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la mwwgproprietà o la disponibilità.
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di mwxafallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente mwxqgiurisprudenza. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei mwxgbeni del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I mwxwreati di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
Concorso di reati
Il mwygconcorso di reati riceve una disciplina speciale per la bancarotta da parte dell'art. 219 R.D. n. 267/1942, il quale al comma secondo, numero 1, prevede l'aumento della pena fino alla metà per il compimento di più fatti previsti in ciascuno dei tre articoli precedenti. Mentre formalmente tale disposizione si configura come una circostanza aggravante, il risultato pratico è quello di alleggerire il trattamento sanzionatorio, in quanto invece del cumulo giuridico o materiale previsto dal mwywconcorso che porterebbe a una pena pari sino al triplo del reato più grave o alla somma delle pene, viene applicata una pena aumentata al massimo della metà, unificando tutte le condotte in una singola fattispecie di reato. È tuttavia necessario fare una distinzione caso per caso, per verificare se dovrà applicarsi il menzionato articolo 219 o la normativa sul concorso di reati oppure nessuna delle due.
Qualora il fallito ponga in essere più condotte omogenee e unitarie, ad esempio più fatti di distrazione all'interno di uno stesso disegno criminoso (il fallito vuole distrarre una somma di 500 euro, e lo fa in cinque operazioni da 100 euro l'una), vi sarà una sola fattispecie di bancarotta dal principio, si applicherà quindi la sola pena della mwzqcornice edittale senza l'applicazione di aggravanti. La molteplicità delle condotte potrà solo spostare la pena verso il massimo.
Quando invece le condotte poste in essere siano molteplici, disomogenee, ma alternative tra loro secondo la formulazione della norma (pagamento e simulazione di titoli di prelazione per la bancarotta preferenziale, occultamento e dissimulazione per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, etc) si applicherà l'unificazione dettata dall'art. 219, con il conseguente aumento di pena.
Se, infine, le condotte assunte dal fallito saranno molteplici, disomogenee e previste in fattispecie diverse (bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice) non si applicherà più l'art. 219 (il cui ambito è circoscritto a "ciascuno" dei tre articoli che lo precedono, secondo il testo della norma) bensì la disciplina ordinaria del concorso di reati, e quindi il cumulo materiale, con l'applicazione di una pena pari alla somma di quelle che sarebbero state irrogate per i singoli reati (ma comunque non superiore ai trent'anni ex art. 78 c.p.)
Classificazione della bancarotta
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
1. la bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. n. 267/1942) richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto, con l'intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia.
2. la bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) che può essere integrata a titolo di dolo semplice o anche a titolo di colpa, vale a dire per imprudenza, negligenza, imperizia.
Bancarotta fraudolenta
È prevista dall'art. 216 R.D. n. 267/1942; di questo mwbwreato è chiamato a rispondere l'mwcaimprenditore fallito che abbia mwcqdolosamente:
• prima o durante il fallimento: distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto delle mwdapassività inesistenti;
• prima del fallimento: sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto mwdgprofitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre mwdwscritture contabili o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del mweapatrimonio o del reale movimento degli affari;
• prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di mwegprelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
La pena, per le prime due ipotesi, è della mwfareclusione da 3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni. Pena accessoria, di non secondaria importanza per la tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, è l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'mwfqimpresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Si procede d'ufficio e la competenza è del mwfwtribunale in composizione collegiale. Sono applicabili le mwgamisure cautelari personali; l'arresto in mwgqflagranza è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi.
Bancarotta semplice
È prevista dall'art. 217 R.D. n. 267/1942; risponde di tale mwhareato l'imprenditore fallito che:
• abbia effettuato spese di carattere personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in ragione della sua condizione economica;
• abbia impiegato larga parte del proprio mwiapatrimonio in operazioni puramente mwiqaleatorie (ossia di dubbia sorte già in partenza, affidate al caso, da mwigalea, il latino "dado"; la mwiwlegge usa qui la locuzione "di pura sorte");
• abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il mwjqfallimento;
• abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di mwjwcolpa grave;
• non abbia soddisfatto le mwkqobbligazioni assunte in un precedente mwkgconcordato preventivo o fallimentare.
La pena va da sei mesi a due anni di mwlareclusione. La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'mwlqimpresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla mwlglegge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa fino a 2 anni.
Altre definizioni di bancarotta
Vi sono ulteriori definizioni di bancarotta che meritano attenzioni e specificano le previsioni dei due citati articoli:
• Bancarotta documentale: si verifica quando l'mwnaimprenditore abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le mwnqscritture contabili per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.
• Bancarotta cosiddetta impropria: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della mwnwlegge fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, mwoasindaci o liquidatori di mwoqsocietà dichiarate fallite.
• Bancarotta postfallimentare: si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione dei beni che gli pervengano in ragione della propria attività. Questa specifica mwowfattispecie di reato è configurata solo se l'entità di quanto viene sottratto al mwpapatrimonio fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal mwpqgiudice (nella mwpgsentenza dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.
• Bancarotta preferenziale: lede principalmente la "mwqamwqqpar condicio creditorum", ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a mwqggaranzia della totalità dei creditori. È prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica quando l'mwqwimprenditore, prima o dopo la dichiarazione di mwrainsolvenza, agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto deve rivelarsi di favore per uno e di danno per gli altri. Non si verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi: si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.
In altri paesi
Stati Uniti
Il fallimento negli Stati Uniti è una questione di giurisdizione federale ai sensi della Costituzione degli Stati Uniticite-ref-3[3] (articolo 1, sezione 8, clausola 4), che autorizza il Congresso a emanare "leggi fallimentari uniformi in tutti gli Stati Uniti". Il Congresso ha emanato leggi che regolano il fallimento, principalmente sotto forma di Codice fallimentare, situato nel Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti.cite-ref-4[4]
Un debitore dichiara bancarotta per ottenere un alleggerimento del debito, che di solito si ottiene con l'estinzione del debito o con la sua ristrutturazione. Quando un debitore presenta un'istanza volontaria, il suo caso di bancarotta ha inizio.cite-ref-5[5]
Regno Unito
Il fallimento nel Regno Unito (in senso strettamente giuridico) si applica solo alle persone fisiche (comprese le ditte individuali) e alle società di persone.cite-ref-6[6]cite-ref-7[7] Le aziende e le altre società entrano in procedure legali di insolvenza con nomi diversi: liquidazione e amministrazione (ordinanza amministrativa e procedura fallimentare). Tuttavia, il termine "bancarotta" è spesso usato per riferirsi alle aziende nei media e in generale nelle conversazioni. In Scozia il fallimento si chiama sequestro. In media, la bancarotta nel Regno Unito dura 1 anno, ma può durare di più a seconda delle circostanze.cite-ref-8[8]cite-ref-9[9] Per presentare istanza di bancarotta in Scozia, un individuo deve avere un debito superiore a 1.500 sterline.
Australia
In Australia, la bancarotta è uno status che si applica alle persone fisiche ed è disciplinato dal Bankruptcy Act federale del 1966.cite-ref-10[10]cite-ref-11[11]cite-ref-12[12] Le società non sono soggette a bancarotta, ma piuttosto a liquidazione o amministrazione, che è disciplinata dal Corporations Act federale del 2001.cite-ref-13[13]
Note
cite-note-11. ↑ citereftreccani-bancarottamw5wmw6aBancarotta, in mw6qTreccani.it – mw6gVocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
cite-note-22. ↑ mw7gmw7wavvocatodelgiudice.com, mw8ahttps://www.avvocatodelgiudice.com/articoli/bancarotta-fraudolentamw8q Titolo mancante per url mw8gurl (aiuto).
cite-note-33. ↑ mw-amw-qmw-gProcess - Bankruptcy Basics, su mw-wwww.uscourts.gov. mw-aURL consultato il 28 dicembre 2023.
cite-note-44. ↑ mwaqamwaqemwaqiU.S. Code: Title 11, su mwaqmwww.law.cornell.edu. mwaqqURL consultato il 28 dicembre 2023.
cite-note-55. ↑ mwaqgmwaqkmwaqo11 U.S. Code § 301 - Voluntary cases, su mwaqswww.law.cornell.edu. mwaqwURL consultato il 28 dicembre 2023.
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Voci correlate
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Collegamenti esterni
• citerefbritannica-com(EN) Stefan Albrecht Riesenfeld, bankruptcy, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
• citerefcatholic-encyclopedia(EN) Bancarotta, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.